IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  20, comma 8,  della legge  15 marzo 1997,  n. 59,
allegato 1, numeri 8 e 87;
  Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Sentita  la Conferanza  unificata  istituita ai  sensi del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 22  settembre
1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i Ministri  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato,
della sanita' e dell'ambiente;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il  presente regolamento, fatta salva  la disciplina conseguente
all'emanazione   dei  decreti   legislativi   predisposti  ai   sensi
dell'articolo 1,  comma 4, lettera c),  della legge 1 marzo  1997, n.
59, disciplina i seguenti procedimenti:
  a) autorizzazione alla produzione di  energia elettrica da parte di
imprese  attraverso  impianti  esistenti, potenziamento  di  impianti
esistenti  o nuovi  impianti per  uso proprio  o per  la cessione  al
concessionario  delle  attivita'  riservate allo  Stato  nel  settore
elettrico, di cui  all'articolo 14 del decreto-legge  11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, nonche',  nel caso  di imprese  costituite in  forma societaria,
anche per uso delle societa' controllate, della societa' controllante
e delle  societa' controllate  dalla medesima  societa' controllante,
con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;
  b)  autorizzazione alla  produzione  di energia  elettrica per  usi
diversi da  quelli di  cui alla lettera  a), mediante  costruzione di
nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese
elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre
1962, n.  1643, e delle imprese  elettriche degli enti locali  di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  c)  autorizzazione  all'istallazione  ed  all'esercizio  di  gruppi
elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
  d)   autorizzazione   alle   emissioni  in   atmosfera   ai   sensi
dell'articolo  17  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.
  2. Le procedure  previste dal presente regolamento  per il rilascio
dell'autorizzazione   alle   emissioni    in   atmosfera   ai   sensi
dell'articolo  17  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203, si  applicano anche agli impianti che utilizzano
fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di
energia  elettrica  nei  limiti  in  cui  detti  impianti  presentano
emissioni soggette a tale autorizzazione.
  3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
  a) non sono soggetti all'autorizzazione  di cui al comma 1, lettera
c), l'installazione  e l'esercizio di gruppi  elettrogeni funzionanti
di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a
metano o GPL e  potenza termica non superiore a 1  MW se alimentati a
benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di
energia  elettrica  che  utilizzano   fonti  rinnovabili  e  che  non
comportano emissioni in atmosfera;
  b) l'installazione e l'esercizio  di gruppi elettrogeni funzionanti
di   continuo,   se   determinanti  inquinamento   atmosferico   poco
significativo  ai sensi  dell'articolo 2  del decreto  del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la
produzione  di  energia  elettrica  di soccorso,  non  sono  soggetti
all'autorizzazione di cui al comma 2;
  c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel
rispetto  delle norme  di  sicurezza ed  ambientali, puo'  procedersi
previa  comunicazione al  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato,  all'ufficio  tecnico  di  finanza  competente  per
territorio ed al concessionario  delle attivita' riservate allo Stato
nel settore  elettrico, di cui  all'articolo 14 del  decreto-legge 11
luglio 1992,  n. 333,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8
agosto 1992, n. 359.
  4. Per il  concessionario delle attivita' riservate  allo Stato nel
settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio
1992, n.  333, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto
1992,  n.  359,  anche  ai  fini dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 24  maggio 1988, n.  203, si  applica la
procedura  di  cui all'allegato  IV  al  decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10,  comma 3  del  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica  trattati  internazionali,    previa,       quando
          occorra,   l'autorizzazione  delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e      ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della  legge
          n.  59/1997  (Delega  al   Governo per   il conferimento di
          funzioni e  compiti alle regioni ed enti  locali  per    la
          riforma   della   pubblica   amministrazione  e  per     la
          semplificazione amministrativa)  nonche' dei numeri 8  e 87
          dell'allegato 1 alla stessa legge:
            "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          Commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".
                                                          "Allegato 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
             (Omissis).
            8.  Procedimento  di  autorizzazione  alle  imprese   per
          autoproduzione:
              legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
             (Omissis).
            87.  Procedimento  di  autorizzazione  alla costruzione e
          all'esercizio  di  impianti  di    produzione  di   energia
          elettrica    che  utilizzano  fonti  convenzionali  (gruppi
          elettrogeni):
              legge 9 gennaio 1991, n. 9.
             (Omissis)".
            - Si riporta il testo degli articoli  20 e 24 della legge
          n.  9/1991  (Norme  per  l'attuazione   del   nuovo   Piano
          energetico   nazionale:   aspetti  istituzionali,  centrali
          idroelettriche ed elettrodotti,  idrocarburi  e  geotermia,
          autoproduzione e disposizioni fiscali):
            "Art.   20   (Norme   per  gli  autoproduttori  da  fonti
          energetiche  convenzionali).  -  1.  Sostituisce  con   tre
          capoversi  il terzo capoverso del n. 6 dell'art. 4, legge 6
          dicembre 1962, n. 1643.
            2.  Sono  altresi'    ammessi  scambi e cessioni tra enti
          locali e loro imprese, cosi' come definite  dall'art.    22
          della  legge  8  giugno 1990, n. 142,  nonche' tra societa'
          con partecipazione di enti  locali e/o delle loro  suddette
          imprese.
            3.   Restano      valide   le  autorizzazioni  rilasciate
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
            4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6,
          D.P.R. 21 agosto  1963, n.  1165,  per le  quantita'   e  i
          prezzi    di  cui   agli articoli   7 e   8   dello  stesso
          decreto  sono  prorogate  sino al   31 dicembre    2001.  A
          quella  data,   tali forniture  verranno ridotte  in misura
          progressivamente      decrescente,    secondo        quanto
          disposto  dall'art.  4,  legge  7  agosto 1982, n. 529, nei
          successivi sei anni.
             5. Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.
            6.  E' abrogato  l'art. 13,  D.P.R. 4  febbraio 1963,  n.
          36,  come modificato dall'art. 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n.
          342.
            7. I limiti del 70 per cento di  cui al n. 6),  dell'art.
          4,  legge  6  dicembre  1962,   n. 1643, non   si applicano
          dalla data di  entrata in vigore della presente legge.
            8. Nei  casi di rinuncia   da parte   dell'Enel  a  norma
          dell'art.  2, comma 2,  della legge 7 agosto  1982, n. 529,
          il    prolungamento  della  durata   delle      concessioni
          idroelettriche  e' disposto,  su istanza del concessionario
          con  decreto   del   Ministro dei   lavori   pubblici    di
          concerto     con     il    Ministro  dell'industria,    del
          commercio       e  dell'artigianato,      sentito   l'Enel,
          sempreche'    non  ostino   superiori ragioni di   pubblico
          interesse  e per una  durata massima   nei  limiti  fissati
          dalla    convenzione  di   cui all'art.   3 della  suddetta
          legge.   Tale durata massima  si  applica    anche  per  le
          concessioni  prolungate  a  favore delle imprese degli enti
          locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2  maggio
          1990, n. 102".
            "Art.  24  (Diritto  di    prelazione  sulle  concessioni
          idroelettriche).   - 1. Le    imprese  non  assoggettate  a
          trasferimenti  all'Enel, ai sensi dell'art. 4,  numeri 6) e
          8),    della  legge  6  dicembre    1962,  n. 1643, possono
          esercitare il diritto di  prelazione sulle concessioni  per
          le  quali  l'Enel   abbia manifestato   la volonta'  di non
          avvalersi  della  facolta'  di  subingresso  di  cui     al
          combinato  disposto  del terzo comma dell'art. 25 del testo
          unico   delle disposizioni di legge  sulle  acque  e  sugli
          impianti   elettrici, approvato con R.D. 11  dicembre 1933,
          n.  1775, e  del quinto comma  dell'art. 9 del   D.P.R.  18
          marzo  1965, n.  342,  a condizione  che  abbiano  eseguito
          le  variazioni  di cui  al secondo  comma dell'art.  49 del
          testo  unico   delle disposizioni   di legge sulle acque  e
          sugli impianti elettrici, approvato  con R.D.  11  dicembre
          1933, n. 1775.
            2.  Restano  salve le competenze  delle province autonome
          di Trento e di  Bolzano  previste  dal  testo unico   delle
          leggi    costituzionali concernenti lo statuto speciale per
          il Trentino-Alto Adige, approvato con   D.P.R.   31  agosto
          1972,  n.  670,  e  dalle relative  norme  di attuazione.
            3.  E'  abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n.
          308.
            4. Nei casi  di rinuncia da parte dell'Enel,  ai    sensi
          dell'art.  2,  commi primo, secondo  e terzo, della legge 7
          agosto  1982, n. 529, ad avvalersi della  facolta'  di  cui
          all'art.   1,   comma  primo,  della  legge  stessa,  e  di
          conseguente prolungamento delle concessioni,  le  opere  di
          raccolta,  di  regolazione e  di derivazione, principali ed
          accessorie, i  canali adduttori  delle acque,  le  condotte
          forzate  e  di scarico restano in  proprieta' delle imprese
          elettriche  degli  enti     locali   e   delle      imprese
          autoproduttrici    di  energia   elettrica titolari   delle
          relative  concessioni  di  derivazione idroelettrica   sino
          al  nuovo termine che sara' assegnato all'utenza.
            5.  Il  secondo  comma dell'art. 2   della legge 7 agosto
          1982, n. 529, si applica, oltre  ai soggetti  indicati  nel
          primo    comma  del  medesimo  articolo, anche alle imprese
          autoproduttrici.
            6. Nei  casi di rinuncia dell'Enel  ai sensi dell'art. 8,
          comma 4, della   legge 2    maggio  1990,    n.  102,    il
          prolungamento    della  durata della     concessione     e'
          disposto    con   decreto   del   Ministro  dell'industria,
          del    commercio  e  dell'artigianato  di   concerto con il
          Ministro dei lavori  pubblici,  sentito    l'Enel,  per  un
          periodo  massimo  di sessanta   anni. Nei casi  di rinuncia
          da parte dell'Enel  a norma dell'art. 2,    secondo  comma,
          della    legge  7   agosto 1982, n.   529, il prolungamento
          della  durata    delle   concessioni   idroelettriche    e'
          disposto    con decreto   del Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato  di concerto  con il  Ministro
          dei   lavori pubblici,  sentito  l'Enel,    sempreche'  non
          ostino  superiori    ragioni di pubblico interesse   e  per
          una   durata     massima   nei   limiti    fissati    dalla
          convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.
            7.   Le   imprese     non  assoggettate  a  trasferimenti
          all'Enel, ai sensi dell'art. 4,  n.  8),  della  legge    6
          dicembre  1962,  n.  1643,  modificato  dall'art.  18 della
          legge 29 maggio  1982,  n.    308,  possono  esercitare  il
          diritto  di    prelazione  sulle   concessioni di   piccole
          derivazioni d'acqua  per  impianti idroelettrici   di   cui
          al  testo   unico   delle disposizioni   di   legge   sulle
          acque  e  sugli  impianti  elettrici approvato   con   R.D.
          11    dicembre    1933,    n.      1775,    e    successive
          modificazioni ed integrazioni".
            -   La   legge n.   481/1995   reca   "Norme    per    la
          concorrenza   e   la regolazione  dei  servizi  di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle Autorita' di regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'".
           Note all'art. 1:
            -  Si    riporta  il testo   dell'art. 1   della legge n.
          59/1997 citata nelle note al preambolo:
            "Art. 1.  - Il Governo  e' delegato ad  emanare, entro il
          31 marzo 1998, uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni  e agli   enti   locali, ai  sensi
          degli   articoli   5,   118 e   128    della  Costituzione,
          funzioni  e   compiti   amministrativi   nel rispetto   dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge. Ai  fini      della      presente      legge,    per
          "conferimento"     si     intende trasferimento,   delega o
          attribuzione di  funzioni e  compiti e  per "enti   locali"
          si  intendono   le   province,   i comuni,   le   comunita'
          montane e gli altri enti locali.
            2. Sono conferite alle  regioni    e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di   sussidiarieta' di cui
          all'art. 4,  comma 3, lettera a), della    presente  legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,    tutte  le  funzioni    e i   compiti amministrativi
          relativi alla cura   degli interessi  e  alla    promozione
          dello  sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'  tutte
          le  funzioni e   i compiti  amministrativi    localizzabili
          nei    rispettivi   territori     in   atto esercitati   da
          qualunque   organo    o   amministrazione   dello    Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3.  Sono  esclusi   dall'applicazione dei commi 1 e 2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)  affari   esteri  e    commercio   estero,     nonche'
          cooperazione  internazionale   e    attivita'  promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
            c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d) tutela dei beni culturali  e  del  patrimonio  storico
          artistico;
            e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)    cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e   asilo
          politico, estradazione;
            g)   consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo   e
          passivo,    propaganda       elettorale,      consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)   moneta,    sistema   valutario     e    perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)     dogane,  protezione    dei  confini   nazionali  e
          profilassi internazionale;
            l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
            m) amministrazione della giustizia;
            n) poste e telecomunicazioni;
            o)   previdenza    sociale,   eccedenze   di    personale
          temporanee  e strutturali;
            p) ricerca scientifica;
            q)   istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi   scolastici,       organizzazione       generale
          dell'istruzione     scolastica     e  stato  giuridico  del
          personale;
            r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per   gli indirizzi,   le
          funzioni  e i  programmi   nel settore   dello  spettacolo,
          per   la   ricerca,   la  produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  di  energia;  gli   schemi      di   decreti
          legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti
          di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano;  in
          mancanza     dell'intesa,   il    Consiglio  dei   Ministri
          delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di
          autonomia funzionale    dalle    camere    di    commercio,
          industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema
          statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli
          obblighi   derivanti dal  trattato  sull'Unione  europea  e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".
            - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L.  n.  333/1992
          convertito,  con  modificazioni,   dalla legge  n. 359/1992
          (Misure  urgenti     per  il  risanamento   della   finanza
          pubblica):
            "Art.  14.  -  1.  Con  riferimento  agli  enti di cui al
          presente capo ed alle    societa'  da    essi  controllate,
          tutte  le    attivita',  nonche'    i  diritti    minerari,
          attribuiti   o   riservati per    legge    o    con    atti
          amministrativi   ad   amministrazioni   diverse  da  quelle
          istituzionalmente competenti,  ad enti  pubblici,  ovvero a
          societa' a  partecipazione statale,  restano  attribuiti  a
          titolo    di    concessione ai   medesimi soggetti che sono
          attualmente titolari.
            2.   Le   concessioni di    cui    al    comma    1  sono
          disciplinate      dalle   amministrazioni   competenti   in
          conformita' alle disposizioni vigenti.  Ove la materia  non
          sia    regolata  da leggi preesistenti, la disciplina sara'
          stabilita   dall'atto di concessione  in    conformita'  ai
          principi generali vigenti in materia.
            3.    Le  concessioni   di cui   al comma   1 avranno  la
          durata   massima prevista dalle   norme  vigenti,  comunque
          non  inferiore a   venti anni, con decorrenza dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
            4. Le  concessioni di attivita'  in favore  dei  soggetti
          di    cui  al comma   1, che   siano gia'  in vigore,  sono
          prorogate  per la  stessa durata prevista dal comma  3.  Le
          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,
          modificarle o integrarle.
            4-bis. Fino  alla emanazione di   una  nuova  disciplina,
          le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
          agli articoli 15 e 18 esercitano,  nei  medesimi  limiti  e
          con   i  medesimi  effetti,  le attribuzioni in  materia di
          dichiarazione  di pubblica utilita'  e di necessita'  e  di
          urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
            -   Si  riporta  il  testo  dell'art. 4  della  legge  n.
          1643/1962 (Istituzione  dell'Ente    nazionale   per     la
          energia     elettrica   e trasferimento    ad  esso   delle
          imprese   esercenti  le   industrie elettriche):
            "Art.  4.    -  Le  norme  di     cui  all'art.   2   sui
          trasferimenti   disposti   dal  quarto  comma  dell'art.  1
          dovranno  attenersi  ai   seguenti   principi   e   criteri
          direttivi:
            1)  dalle    imprese  assoggettate   a trasferimento, che
          esercitano in via  esclusiva  o principale   le   attivita'
          di    cui al  primo  comma dell'art.  1,  l'Ente  nazionale
          riterra'   il   complesso   dei    beni  organizzati    per
          l'esercizio    delle    attivita'  stesse   ed i   relativi
          rapporti giuridici.  Saranno previste   le modalita'    per
          l'esecuzione  del    trasferimento,  nonche'    quelle  per
          la  separazione   e  la restituzione, agli aventi  diritto,
          dei beni non ritenuti.
            L'Ente  dovra'  decidere circa i beni da restituire entro
          centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.
            Ciascuna impresa   assoggettata a  trasferimento    sara'
          amministrata,  con    tutti i   poteri di  gestione, da  un
          amministratore  provvisorio nominato dall'Ente nazionale  e
          fino    a  quando  l'Ente  nazionale  stesso  non  disponga
          diversamente;
            2) per le imprese che non  esercitano in via esclusiva  o
          principale le attivita' di cui al primo  comma dell'art. 1,
          saranno  stabilite  le  modalita'  per    il  trasferimento
          all'Ente nazionale   del complesso dei  beni    organizzati
          per  l'esercizio  delle  attivita'  stesse  e  dei relativi
          rapporti giuridici;
            3)  la classificazione delle imprese di  cui ai numeri 1)
          e 2) sara' operata con riferimento alla  organizzazione  ed
          alla  consistenza  delle  imprese  stesse  alla data del 31
          dicembre 1961;
            4)   alle   imprese   gestite   da   enti   pubblici   si
          applichera'   la disciplina contenuta  nei numeri 1), 2)  e
          3); gli enti  pubblici che gestiscono in  via esclusiva  le
          attivita'  indicate nel  primo comma dell'art.   1  saranno
          disciolti;   si   provvedera'  altresi'   al  riordinamento
          degli  enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le
          attivita'  sopradette ed  alle necessarie modifiche   delle
          attuali  norme    ad   essi   relative,    adeguandole   ai
          compiti  che  rimangono attribuiti  ai   medesimi  in  base
          a   criteri  di  semplificazione amministrativa.
            Sara'     prevista  la     nomina     di   amministratori
          straordinari  per   la gestione   degli   enti:  la  nomina
          sara'   fatta   dal   Ministro   per l'industria    e    il
          commercio  a tempo  determinato,  sentiti  l'Ente nazionale
          ed  i  Ministri eventualmente  competenti secondo  le norme
          sull'ordinamento dei singoli enti.
            Saranno  stabilite  le  modalita'  per  il  trasferimento
          all'Ente nazionale  di quanto  attiene alle   attivita'  di
          cui  al    primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente
          dall'amministrazione delle FF.SS e    dalle    imprese   in
          cui   l'amministrazione   delle  FF.SS   ha partecipazione;
          saranno    altresi'   stabilite   le   modalita'   per   la
          fornitura  dell'energia alla  stessa amministrazione    con
          riferimento all'incidenza degli oneri attuali;
            5)  gli    enti  locali che   esercitano, a   mezzo delle
          imprese  di cui testo unico  15 ottobre 1925, n.  2578,  le
          attivita'  di    cui  al  primo comma dell'art. 1,   l'Ente
          autonomo  del  Flumendosa    e  l'Ente  autonomo  per    il
          Volturno    potranno      ottenere   dall'Ente   nazionale,
          previa autorizzazione  del  Ministro   per   l'industria  e
          il     commercio,     la  concessione    dell'esercizio  di
          attivita' menzionate  al primo  comma dell'art. 1,  purche'
          ne facciano  richiesta entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore   della presente  legge. Saranno  determinate le
          modalita'  per  il  rilascio  delle    concessioni  e   per
          l'approvazione  dei  capitolati   relativi, allo   scopo di
          garantire all'utenza  i massimi vantaggi  compatibili   con
          i    fini  di    utilita'    generale    assegnati all'Ente
          nazionale dalla presente legge.
            Le imprese  per le quali sia   richiesto  dagli  enti  di
          cui  sopra  il  trasferimento  all'Ente    nazionale  e  le
          imprese per le quali  non sia stata richiesta,   o non  sia
          stata  ottenuta la   concessione predetta, sono soggette  a
          trasferimento secondo le  disposizioni contenute nei numeri
          1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.
            Le disposizioni  di cui al  presente n.  5) si  applicano
          agli  enti  istituiti dalle   regioni a statuto  speciale e
          all'Ente  siciliano di elettricita', istituito con  decreto
          legislativo  del  Capo provvisorio dello   Stato 2  gennaio
          1947,  n. 2;  la richiesta  delle concessioni  sara'  fatta
          dalle  rispettive  amministrazioni regionali ed il rilascio
          delle      concessioni   sara'    accordato   sentite    le
          amministrazioni regionali stesse.
            Saranno previste le norme per  il  subingresso  dell'Ente
          nazionale  in tutti   i   rapporti giuridici  dei  consorzi
          fra comuni  e   province, costituiti anteriormente    al  1
          gennaio    1962,  ai fini   di concessioni idroelettriche o
          promiscue;
              6) non sono soggette a trasferimento:
            a)  le    imprese  che  producono   energia     elettrica
          destinata    a soddisfare   i   fabbisogni   inerenti    ad
          altri  processi  produttivi esplicati dalle imprese  stesse
          o  da  imprese che risultino consorziate o consociate  alla
          data del  31 dicembre 1961, purche'   il fabbisogno  superi
          il  70  per  cento    dell'energia  prodotta mediamente nel
          triennio 1959-1961;
            b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito,
          alla data di entrata  in    vigore  della  presente  legge,
          nuovi  impianti  elettrici destinati   a    soddisfare   il
          fabbisogno    di      attivita'    produttive   programmate
          anteriormente     al  31    dicembre    1961   in  base   a
          documentazioni aventi data certa, se entro  tre anni  dalla
          data  del  1 gennaio 1963 pervengono  alla utilizzazione di
          piu' del  70 per cento del totale dell'energia prodotta.
            Le imprese di  cui alle lettere a), e b)  sono trasferite
          allorche' il fabbisogno non   abbia superato per  tre  anni
          consecutivi  il 70 per cento dell'energia prodotta.
            E'   consentita   alle   imprese,   con  le modalita'  di
          cui  ai   due successivi   capoversi, la   produzione    di
          energia    elettrica  per   uso proprio o per   la cessione
          all'Enel e, in caso    di  imprese  costituite  in    forma
          societaria,   per  uso delle  societa'  controllate,  della
          societa'  controllante e  delle societa'  controllate dalla
          medesima societa' controllante, con ammissione di scambi  e
          cessioni tra queste ultime.
            Il    Ministro    dell'industria,     del   commercio   e
          dell'artigianato  autorizza  l'autoproduzione  di   energia
          elettrica  da  parte  dei  soggetti  di  cui al   capoverso
          precedente, per i fini  ivi previsti,  attraverso  impianti
          esistenti,  potenziamento  di impianti  esistenti  o  nuovi
          impianti,    tenendo conto   della   compatibilita' con  le
          finalita'   di interesse     generale      proprie      del
          servizio      pubblico     e     della corrispondenza    ad
          esigenze      di    natura      economicoproduttiva     del
          collegamento   tra   le   societa'   di  cui  al  capoverso
          precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti  a
          nuovi piani produttivi.
            Tutta la  produzione di energia  elettrica che eccede  la
          eventuale  quota   consumata    dallo   stesso   produttore
          dovra'   essere  ceduta all'Enel. A   tal fine  i  soggetti
          di  cui  al terzo  capoverso potranno stipulare  con l'Enel
          convenzioni per  la cessione,  lo scambio,   la  produzione
          per     conto  terzi   ed  il   vettoriamento  dell'energia
          elettrica,  secondo  le  condizioni indicate  in   apposite
          direttive    vincolanti      emanate      dal      Ministro
          dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato  in
          relazione  alla   possibilita'    tecnica   delle  suddette
          operazioni   ed  alle     esigenze  del  servizio  pubblico
          espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione,  alla
          produzione  per  conto dell'Enel,   al vettoriamento  ed  i
          parametri  relativi allo  scambio vengono definiti    entro
          centottanta  giorni  dalla data di  entrata in vigore della
          presente legge ed aggiornati con  cadenza  almeno  biennale
          dal  Comitato interministeriale   dei prezzi (CIP) in  base
          al criterio dei costi evitati.
            Sono  escluse  dall'esonero le   attivita'   di   cui  al
          primo    comma dell'art. 1   esercitate dalla societa'  per
          azioni Terni:   nei limiti della   quantita'    di  energia
          elettrica    consumata   per le  attivita' esercitate dalla
          societa'  Terni al 1961 o in  corso di  realizzazione  alla
          data   di   entrata   in   vigore   della  presente  legge,
          saranno stabilite  le    modalita'   di   fornitura,    ivi
          compreso    il   prezzo dell'energia  stessa, tenuto  conto
          delle    condizioni  applicate    alle  suddette  attivita'
          mediamente nel triennio 1959-1961.
            Saranno    altresi' integralmente   trasferite   all'Ente
          nazionale    le  attivita'  della   societa'   per   azioni
          Larderello;
            7)  il   limite del  70 per cento  non si applica  per le
          centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e  che
          siano autorizzate dal comitato di Ministri;
            8)  non    sono  soggette  a    trasferimento all'Ente le
          imprese    che  non  abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e
          distribuito  mediamente  nel  biennio 1959-1960 piu'  di 15
          milioni  di chilowattore per anno.    Le  medesime  imprese
          saranno   soggette   a   trasferimento  all'Ente  nazionale
          allorche'   l'energia   prodotta,   oppure    prodotta    e
          distribuita,  avra'  per due anni consecutivi superato i 15
          milioni di chilowattore per anno.
            Tale  limite e'  elevato a  20 milioni   di kwh   per  le
          imprese che operano nelle piccole isole.
            Per  le  altre  imprese  l'elevazione  del limite fino 40
          milioni  di  kwh  annui  e'  consentita  quando   l'energia
          elettrica  eccedente  i 15 milioni i kwh proviene  da fonte
          diversa  da    idrocarburi.  L'autorizzazione  e'  concessa
          dal    Ministro     dell'industria,    del   commercio    e
          dell'artigianato entro tre mesi  dalla presentazione  della
          domanda,  a  condizione   che   le   imprese    produttrici
          presentino  al  Ministero dell'industria,  del    commercio
          e   dell'artigianato   un   piano  di trasformazione  degli
          impianti  la    cui  realizzazione   non   potra'  comunque
          protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
            Resta    fermo che,   ad   eccezione delle   imprese  che
          operano  nelle piccole  isole,  l'integrazione   tariffaria
          alle   imprese   elettriche minori puo' essere riconosciuta
          proquota sulla base dei provvedimenti  vigenti  in  materia
          entro e non oltre i 15 milioni di kwh annui;
            9)   nel    trasferimento  previsto  dal    quarto  comma
          dell'art.  1, sono comprese, con tutti  gli  obblighi  e  i
          diritti   relativi,   le   concessioni   e   autorizzazioni
          amministrative  in  atto  attinenti    la  produzione,   il
          trasporto,     la   trasformazione    e  la   distribuzione
          dell'energia  elettrica,     nonche'     le     concessioni
          minerarie    utilizzate    per   la produzione di   energia
          elettrica.   Le  concessioni  di    derivazioni  per  forza
          motrice   trasferite      all'Ente  nazionale     e  quelle
          accordategli dopo la sua costituzione a norma    del  regio
          decreto  11 dicembre 1933, numero 1775, non  hanno scadenza
          e quindi non si  applicano ad esse i  termini  di    durata
          previsti negli  articoli 22, 23, 24,  del suddetto decreto:
          sono  abrogati    il terzo ed il quarto comma  dell'art. 26
          del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
            10) i  trasferimenti di cui   al presente  articolo  sono
          attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i
          quali  potranno  essere  individuati  anche  i  beni  ed  i
          rapporti  trasferiti  all'Ente  nazionale;   tali   decreti
          saranno    emanati  entro un anno dalla data  di entrata in
          vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi
          e criteri direttivi sopra indicati.
            I decreti di trasferimento  delle  imprese  di  cui  alla
          lettera b) del n. 6) che non pervengono alla  utilizzazione
          di  piu' del 70 per cento del totale dell'energia  prodotta
          saranno emanati entro  il 30 giugno 1966.
            Il trasferimento delle  imprese di cui alle lettere a)  e
          b) del n.   6) che non  abbiano  superato  per    tre  anni
          consecutivi  il  70  per cento dell'energia prodotta  sara'
          dichiarato con decreto  del Ministro per l'industria  e  il
          commercio;
            11)  i    trasferimenti  previsti   dal presente articolo
          hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti  di
          cui  all'art.  2,  comunque  non anteriormente al 1 gennaio
          1963".
            - Si   riporta il testo dell'art.    21  della  legge  n.
          9/1991, citata nelle note al preambolo:
            "Art.    21 (Societa'  commerciali  e imprese  elettriche
          degli  enti locali).  - 1.  Alle  imprese  elettriche degli
          enti   locali che   ne abbiano  fatto  richiesta  entro  il
          termine previsto dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre
          1962,      n.  1643,  l'Enel  rilascia  la  concessione  di
          esercizio    delle      attivita'     di        produzione,
          trasporto,   trasformazione,   distribuzione  e     vendita
          dell'energia elettrica sulla base    di  convenzioni     da
          stipularsi   con    riferimento  ad   una convenzionequadro
          tra  l'Enel e  l'organizzazione di  categoria delle imprese
          interessate.
            2. La   convenzionequadro e    le  convenzioni    con  le
          singole  imprese  sono    soggette   all'approvazione   del
          Ministro       dell'industria,        del    commercio    e
          dell'artigianato.  Lo   stesso Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato, sentite   le  parti,  emana,
          con  proprio  decreto, la   convenzionequadro qualora  essa
          non sia  stata stipulata entro il   termine  di  un    anno
          dalla data  di entrata in  vigore della presente legge.
            3.  Nella   convenzionequadro devono   essere previsti  i
          diritti   e i doveri delle  parti,  le  modalita'  relative
          all'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento  di    cui al
          decreto  del Presidente della  Repubblica 18 marzo 1965, n.
          342, nonche'  le cause di decadenza delle concessioni.   La
          convenzionequadro    deve    anche    definire  i   criteri
          destinati   a regolare,  in  sede  di  convenzione  con  le
          singole   aziende,  le  cessioni,  gli    scambi    ed    i
          vettoriamenti,    tra    le     imprese     concessionarie,
          dell'energia elettrica da esse prodotta.
            4.  In    mancanza  di  accordo tra   l'Enel e le singole
          imprese, entro due anni  dalla data di  entrata in   vigore
          della  presente    legge, il Ministro   dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato, sentiti l'Enel e le  aziende
          municipalizzate,  dispone   con      proprio   decreto   la
          convenzione    di cui  al presente  articolo  tra l'Enel  e
          le  aziende municipalizzate  che abbiano   presentato   nei
          termini prescritti  la relativa richiesta.
            5.  In   caso di   non ottenimento della  concessione per
          manifesta  e  comprovata    inidoneita'  dell'impresa    ad
          espletare    il  servizio,    che  sara'   valutata     dal
          Ministro      dell'industria,    del       commercio      e
          dell'artigianato,   sentiti  l'Enel  e l'organizzazione  di
          categoria delle  imprese  interessate,  nonche'   nei  casi
          di    decadenza    o   di rinunzia, i   beni e i   rapporti
          giuridici attinenti  all'impresa sono  trasferiti  all'Enel
          dalla  data  di  emanazione  del  decreto  ministeriale  di
          trasferimento, con le  modalita'    e  con  gli  indennizzi
          previsti  dal  decreto del  Presidente della Repubblica  25
          febbraio 1963,  n. 138), intendendosi tuttavia    i  valori
          riferiti  alle   risultanze dell'ultimo bilancio  approvato
          prima    della    emanazione    del    predetto     decreto
          ministeriale.
            6.    Per le  imprese  indennizzabili a  stima, ai  sensi
          del n.  4) dell'art. 5  della legge 6  dicembre 1962,    n.
          1643,  si    applicano  le disposizioni di   cui all'art. 3
          della legge  1 luglio 1966,   n. 509,  quando  l'indennizzo
          non    superi  l'importo  di  un miliardo   di lire; in tal
          caso  il   pagamento  dell'indennizzo   e  effettuato    in
          due semestralita'.
            7.  Con    il  rilascio  della    concessione  le imprese
          elettriche  degli  enti  locali    concorrono  con  l'Enel,
          nell'ambito   del settore pubblico dell'energia  elettrica,
          al  conseguimento    dei  fini   di   utilita' generale  di
          cui  all'art.  1 della   legge 6 dicembre 1962,  n. 1643, e
          successive modificazioni.
            8.   Le   concessioni   di   esercizio    di    attivita'
          elettriche    gia'  rilasciate  dall'Enel    alla  data  di
          entrata in vigore  della presente legge saranno  sostituite
          da  nuove    concessioni  da  rilasciarsi  in base a quanto
          previsto nel presente articolo.
            9.    Tra  l'Enel   e gli   enti locali   o loro  imprese
          possono   essere costituiti consorzi,  oltre  che  societa'
          per  azioni, per le finalita' e  sotto  l'osservanza  delle
          condizioni  e  modalita',  in  quanto applicabili,  di  cui
          all'art. 34.
            10.  Sono  abrogati l'art.  1, n. 5), e l'art. 2,  n. 3),
          del decreto del Presidente della Repubblica  15    dicembre
          1962,  n.  1670,  l'art.  4, n. 5), della legge  6 dicembre
          1962, n. 1643 e  l'art. 10 del decreto del Presidente della
          Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
            11. Le  societa', le  aziende e   gli enti   che  abbiano
          per oggetto anche  la  distribuzione di  energia  elettrica
          devono  sottoporre    a societa' di  revisione i rispettivi
          bilanci  redatti conformemente al modello tipo    stabilito
          con  decreto del   Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, in   sostituzione dei   modelli  allegati
          alla  legge  4   marzo 1958, n. 191, e devono  trasmetterli
          entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel  cui
          territorio  insistono  le  reti   di distribuzione   che li
          inviano, entro  i successivi   novanta giorni     corredati
          da      una      propria     relazione,     al     Ministro
          dell'industria,   del   commercio     e    dell'artigianato
          ai    fini dell'applicazione degli articoli  3, 4 e 5 della
          legge  4 marzo 1958, n. 191.
            12. Per  i bilanci   riferiti agli  esercizi    anteriori
          alla    data  di entrata in   vigore del decreto  di cui al
          comma 11, le  societa', le aziende  e gli  enti di  cui  al
          medesimo  comma 11  ed il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e    dell'artigianato,  ove  non vi abbiano gia'
          provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti  previsti
          dalla legge 4 marzo 1958, n. 191".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  D.P.R.  n.
          203/1988  (Attuazione    delle    direttive  CEE,    numeri
          80/779,  82/884 e  85/203 concernenti norme  in materia  di
          qualita'    dell'aria,  relativamente  a specifici   agenti
          inquinanti,  e   di  inquinamento  prodotto  dagli impianti
          industriali,   ai sensi   dell'art. 15   della  legge    16
          aprile 1987, n. 183 - G.U. n. 140 s.o. del 16 giugno 1988):
            "Art.   17.  -   1.  L'art.   6  non   si  applica   alle
          centrali   termoelettriche   e   alle  raffinerie  di  olii
          minerali.
            2. Le  autorizzazioni di  competenza del Ministro   della
          industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle
          disposizioni  vigenti  per  la    costruzione e l'esercizio
          degli  impianti di cui al  comma 1, sono rilasciate  previo
          parere   favorevole  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della
          sanita',    sentita  la     regione  interessata.      Dopo
          l'approvazione  del    piano  energetico   nazionale,   per
          le   centrali  di   nuova installazione saranno  applicate,
          anche  in deroga  alle disposizioni del  presente  decreto,
          le procedure  definite nell'ambito  del piano medesimo.
            3.  Il    parere di   cui al comma  2 e' comunicato  alla
          regione  e al sindaco del comune interessato.
            4.    Le misure  previste dall'art.  8, comma  3, secondo
          periodo, e dell'art.  10  sono  adottate,  a    seguito  di
          rapporto della regione, dal Ministro  dell'industria,   del
          commercio    e      dell'artigianato,   in conformita' alla
          proposta del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'.
            5.   Con   la   procedura  prevista   dal  comma  4  sono
          adottati  i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2
          e 4".
            - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del  D.Lgs.
          n.  22/1997  (Attuazione delle   direttive 91/156/CEE   sui
          rifiuti,  91/689/CEE sui rifiuti   pericolosi e    94/62/CE
          sugli  imballaggi  e  sui rifiuti  di imballaggio - G.U. n.
          38 s.o. del 15 febbraio 1997):
            "Art. 22 (Piani regionali). - 1.  Sulla base di  appositi
          accordi    di   programma   stipulati   con   il   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e  dell'artigianato, d'intesa con la regione,
          possono  essere  autorizzati, ai  sensi degli articoli 31 e
          33,  la    costruzione  e    l'esercizio  all'interno    di
          insediamenti  industriali  esistenti  di    impianti per il
          recupero   di rifiuti urbani non   previsti    dal    piano
          regionale qualora  ricorrano  le  seguenti condizioni:
            a)    siano   riciclati   e    recuperati   come  materia
          prima  rifiuti provenienti   da   raccolta   differenziata,
          sia   prodotto   composto  da rifiuti oppure sia utilizzato
          combustibile da rifiuti;
            b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui  agli
          articoli 31 e 33;
            c)  siano  utilizzate  le  migliori  tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
            d)  sia  garantita  una   diminuzione   delle   emissioni
          inquinanti".
            -    Si riporta   il  testo  dell'art. 2  del  D.P.R.  25
          luglio   1991 (Modifiche    dell'atto    di  indirizzo    e
          coordinamento  in materia  di emissioni poco  significative
          e    di  attivita'  a    ridotto  inquinamento atmosferico,
          emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989):
            "Art. 2. - 1.  Le attivita' di cui all'allegato 1   sono,
          ai  sensi  e per   gli effetti  dell'art. 2,  comma 1,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica   24 maggio  1988,
          n.  203,  attivita'    ad  inquinamento  atmosferico   poco
          significativo   ed   il  loro    esercizio  non    richiede
          autorizzazione.
            2.  Le  regioni   possono prevedere che i titolari  delle
          attivita' di cui   all'allegato    1   comunichino     alle
          autorita'        competenti    la  sussistenza        delle
          condizioni          di        poca         significativita'
          dell'inquinamento atmosferico prodotto.".
            -  Si   riporta il   testo dell'allegato IV  del D.P.C.M.
          27 dicembre 1988   (Norme   tecniche   per   la   redazione
          degli  studi  di  impatto ambientale e  la formulazione del
          giudizio  di  compatibilita'    di  cui all'art. 6, legge 8
          luglio 1986,  n. 349, adottate ai sensi dell'art.    3  del
          D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):
                                  "Allegato IV
            Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e
                                   turbogas
            Art.  1.  - 1. La  localizzazione e l'autorizzazione alla
          costruzione  ed     all'esercizio  di      nuove   centrali
          termoelettriche  e    turbogas, da installare   sulla terra
          ferma     o   nelle      acque   territoriali,      nonche'
          l'autorizzazione    delle    modifiche     delle   centrali
          termoelettriche  esistenti,    da  effettuarsi    da  parte
          dell'Enel,  sono   regolate dalle seguenti norme emanate in
          applicazione  del secondo periodo del comma 2 e l'art.   17
          del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica 24 maggio
          1988, n. 203.
            Art. 2.  - 1.   Per l'applicazione    delle  disposizioni
          del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
            a)    sezione    di    centrale termoelettrica:   sistema
          coordinato   per convertire, attraverso  la  produzione  di
          vapore,  l'energia  termica  dei  combustibili in   energia
          elettrica;  esso consiste  essenzialmente in generatore  di
          vapore,   turbina,   ciclo    rigenerativo,    alternatore,
          trasformatore,    circuito    di    raffreddamento, sistema
          logistico   per l'approvvigionamento  dei  combustibili  ed
          altri componenti;
            b)   centrale   termoelettrica:   complesso   di   una  o
          piu'  sezioni termoelettriche;
            c)  ampliamento  di centrale   termoelettrica:   una    o
          piu'    sezioni termoelettriche  da    realizzare  in  area
          contigua   alla  centrale esistente;
            d) sezione di centrale turbogas: sistema  coordinato  per
          convertire,  attraverso  un    ciclo  ad  aria,   l'energia
          termica dei   combustibili  in  energia    elettrica;  esso
          consiste  essenzialmente   in turbina  a gas, alternatore e
          trasformatore;
            e) centrale turbogas: complesso di  una  o  piu'  sezioni
          turbogas;
            f)  modifica del  progetto di massima autorizzato con  il
          decreto di cui all'art. 11 o della centrale  termoelettrica
          esistente:  variazione consistente   in   incrementi  della
          potenza  elettrica   delle   sezioni esistenti,  anche  con
          turbogas   in      combinazione  o  meno  con  la  centrale
          termoelettrica,  e/o  variazione  che comporti   immissione
          di    nuove  sostanze      estranee   nell'ambiente     e/o
          variazione  che    implichi occupazione di aree  esterne  a
          quelle di pertinenza della centrale.
            Art.  3.  -    1. I programmi pluriennali dell'Enel  sono
          approvati, su proposta    del   Ministro    dell'industria,
          del   commercio    e dell'artigianato, dal CIPE.
             2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
            a)  le aree   geografiche nelle   quali  sia    opportuno
          realizzare      le   nuove   centrali  termoelettriche  e/o
          l'ampliamento  di  quelle  esistenti,  nonche'   le   altre
          centrali  di produzione di energia elettrica, tenendo conto
          del fabbisogno energetico di tali aree, anche in  relazione
          alle  esigenze  di un  equilibrato  sviluppo economico  del
          Paese,    nonche'  della ubicazione delle fonti energetiche
          nazionali;
            b) i   combustibili per    le  centrali  termoelettriche,
          tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti
          di energia.
            Art. 4. - 1. L'Enel, sulla base dei programmi pluriennali
          approvati dal  CIPE,  tenendo  conto  degli  indispensabili
          requisiti        tecnici    connessi    con   le   centrali
          termoelettriche da realizzare, effettua gli studi  relativi
          a   ciascun   sito    che   intende   proporre    per    la
          predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
            2.   L'Enel  informa  dell'avvio  dei predetti  studi  il
          Ministero dell'ambiente, il Ministero  della  difesa,    la
          regione,   la   provincia   e  il  comune  territorialmente
          interessati,  nonche', per quanto riguarda le  centrali  in
          acque     territoriali,   il   Ministero    della    marina
          mercantile,   per  consentire  ai   medesimi  di  formulare
          eventuali preliminari osservazioni.
            3.  Ove  sia necessario   introdursi   nella   proprieta'
          privata   per reperire elementi occorrenti per la redazione
          dello studio di  impatto  ambientale,  si    applicano  gli
          articoli    7 e   8 della legge  25 giugno 1865,  n.  2359.
          Il   prescritto avviso   ai    proprietari    sara'    dato
          direttamente dall'Enel.
            4.  L'Enel,  al   fine del rilascio dei provvedimenti  di
          cui  all'art.    11,       propone       al       Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  per
          ciascuna    centrale   termoelettrica    il   sito ritenuto
          idoneo,   presentando  il    progetto  di  massima    della
          centrale  stessa o del relativo ampliamento, il progetto di
          massima delle opere connesse   e    delle    infrastrutture
          portuali,    fluviali,   stradali   e ferroviarie  ritenute
          necessarie,  lo  studio  di impatto  ambientale secondo  lo
          schema  predisposto dal  Ministro dell'ambiente   ai  sensi
          dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
            5.   Identica  documentazione  e'  inviata  dall'Enel  al
          Ministero  dell'ambiente,      alla      regione,      alla
          provincia   ed   al   comune territorialmente interessati.
            6.  L'Enel  stesso  da'  notizia  della presentazione del
          progetto della centrale   sul piu'    diffuso    quotidiano
          locale   e   su uno  nazionale, mentre  regione,  provincia
          e    comune  mettono  a   disposizione   la  documentazione
          presentata dall'Enel.
            Art.  5.  -  1.  Il  Ministro dell'ambiente stabilisce lo
          schema in base al quale debbono    essere  predisposti  gli
          studi    di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonche' i
          criteri per formulare il giudizio finale di  compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 8.
            Art.   6.   -    1.  Il  Ministro  dell'ambiente,   sulla
          base  della documentazione ricevuta   dall'Enel e di    cui
          all'art.  4,    promuove ed attua    la   valutazione    di
          impatto   ambientale  della   centrale termoelettrica,    o
          del   relativo  ampliamento,   effettuando   la istruttoria
          tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
            2.       Il       Ministero      dell'ambiente   provvede
          all'istruttoria  tecnica anche  richiedendo i   pareri  del
          Ministero    per  i    beni culturali   e ambientali,   del
          Ministero   della sanita',    del  Ministero    dei  lavori
          pubblici,     della     regione,    della    provincia    e
          del         comune   territorialmente      interessati   ed
          eventualmente    del  Ministero   della marina mercantile e
          del Ministero dei trasporti,   che debbono  essere  forniti
          entro il termine di novanta giorni.
            3.  Per    l'espletamento dei   compiti e delle  funzioni
          istituzionali connesse   con  l'istruttoria    tecnica,  il
          Ministero  dell'ambiente  si avvale  della commissione  per
          le    valutazioni  d'impatto    ambientale,  integrata   da
          esperti  scelti    nell'ambito dell'Istituto   superiore di
          sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP,  del  CNR,
          dei  vigili  del  fuoco  e  da  tre esperti designati dalle
          regioni interessate.
            4.  Nel  caso  di  pareri  sfavorevoli,  discordanti,   o
          mancanti  entro  il predetto  termine,  il  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su richiesta    del  Ministro
          dell'ambiente,    convoca    una  Conferenza    dei servizi
          costituita  dai rappresentanti degli   enti ai  quali    e'
          stato  chiesto il  parere di cui al  comma 2, del Ministero
          dell'ambiente  e  del    Ministero  dell'industria,     del
          commercio  e dell'artigianato  e, all'esito  della medesima
          Conferenza,   adotta  le proprie  decisioni circa i  pareri
          sfavorevoli,   quelli  discordanti,  nonche'    sugli  atti
          mancanti,  comunque  entro  il  termine  di cui all'art. 8,
          comma 1.
            5. Alle  riunioni della commissione   per le  valutazioni
          di  impatto ambientale   ed  alla  Conferenza  dei  servizi
          partecipa,  a  titolo consultivo, l'Enel.
            Art.   7.  -    1.    L'inchiesta  pubblica    ha  luogo,
          contemporaneamente  all'istruttoria tecnica,  nel comune in
          cui  e' proposta l'ubicazione della  centrale,  oppure,  se
          sono   interessati    piu'    comuni,    nel  capoluogo  di
          provincia,  sotto  la   presidenza di un   magistrato della
          giurisdizione amministrativa  con qualifica  di  presidente
          di  sezione  del   Consiglio   di Stato.   Lo   stesso   e'
          nominato con   decreto   del Ministro  dell'ambiente,    di
          concerto  con il   Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  sentito  il  presidente  della   regione
          interessata,  subito    dopo  la    presentazione  da parte
          dell'Enel degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.
            2.    Il    presidente    dell'inchiesta    pubblica   e'
          assistito    da    tre  esperti  designati    dal Ministero
          dell'ambiente  e da tre  esperti, di comprovata  competenza
          nel   settore, designati   rispettivamente  dalla  regione,
          dalla  provincia  e dal comune interessati, alla cui nomina
          si provvede con il medesimo provvedimento di cui  al  comma
          1.
            3.   Chiunque   ne   abbia  interesse puo'  fornire,  nel
          termine  di quarantacinque giorni,  a pena   di  decadenza,
          dalla    pubblicazione  di cui   all'art.   4,   comma   6,
          contributi   di   valutazione   sul   piano  scientifico  e
          tecnico  attraverso    la  presentazione di memorie scritte
          strettamente  inerenti   l'installazione   della   centrale
          sul     sito  proposto  e  le  sue  conseguenze  sul  piano
          ambientale.
            4.  Il  presidente dell'inchiesta  pubblica  decide,   in
          base    agli  argomenti trattati, sull'ammissibilita' delle
          memorie e puo' svolgere  audizioni  con  gli    enti  ed  i
          privati che hanno  presentato le memorie ammesse.
            5.  L'Enel  puo'  presentare  osservazioni  alle  memorie
          presentate.
            6.   Entro tre   mesi dall'avvenuta    pubblicazione  sui
          quotidiani  da parte   dell'Enel,    il  presidente  chiude
          l'inchiesta     pubblica    e  trasmette    al    Ministero
          dell'ambiente   le   memorie  presentate e  le osservazioni
          dell'Enel, con una   relazione di sintesi  delle  attivita'
          svolte.
            Art.    8. -   1.   Il Ministro   dell'ambiente definisce
          l'istruttoria tecnica di cui all'art.  6  entro  centoventi
          giorni  dalla  presentazione del progetto di cui ai comma 4
          dell'art. 4.
            2.   Lo   stesso   Ministro    dell'ambiente,  entro    i
          quindici    giorni successivi al   termine dell'istruttoria
          tecnica di  cui al   comma 1, invia richiesta  di    parere
          alla  regione interessata,  la quale dovra' renderlo  entro
          i   successivi    trenta   giorni,   sentito   il    comune
          territorialmente   competente,   anche   relativamente agli
          aspetti  di natura urbanistica.
            3.  Il Ministro  dell'ambiente   entro sessanta    giorni
          dal    termine dell'istruttoria tecnica,   sulla base della
          stessa,  delle risultanze dell'inchiesta  pubblica  e   del
          parere  della    regione,   formula   il giudizio finale di
          compatibilita     ambientale,   precisando   le   eventuali
          prescrizioni    per  l'esecuzione    del  progetto    della
          centrale  e delle relative infrastrutture.
            4. Il giudizio finale di compatibilita' ambientale  viene
          comunicato  ai  Ministeri dell'industria, del   commercio e
          dell'artigianato, per i beni    culturali  e    ambientali,
          della   sanita',    dei  lavori    pubblici,  della  marina
          mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al
          comune ed all'Enel.
            5. Decorso il predetto termine di   sessanta  giorni,  di
          cui al comma 3,  senza  che  il  Ministro dell'ambiente  si
          sia    pronunciato,    il  Ministro   dell'industria,   del
          commercio   e    dell'artigianato    puo'  proseguire    la
          procedura    autorizzativa  della   centrale proposta,   ai
          sensi del comma 3 dell'art. 11.
            Art. 9. - 1. L'Enel,   contemporaneamente alla  procedura
          di  cui  agli  articoli      6,    7      e     8,   svolge
          l'istruttoria  sugli   interventi socioeconomici   connessi
          con    la    costruzione   e   l'esercizio   della centrale
          proposta e  definisce i relativi accordi con   la  regione,
          la  provincia  ed  il  comune  per  gli oneri da assumere a
          carico dell'Enel e delle altre parti contraenti.
            2.  L'Enel  con  tali  accordi,   oltre a disciplinare la
          corresponsione del contributo di cui  all'art.  15    della
          legge  2  agosto  1975,  n.  393, puo' assumere   oneri per
          interventi  di natura infrastrutturale   e di  riequilibrio
          economico  e    ambientale connessi   con la  costruzione e
          l'esercizio della centrale proposta.
            3.    L'Enel    entro    centottanta     giorni     dalla
          presentazione   della documentazione    di   cui   all'art.
          4,    trasmette     al     Ministero dell'industria,    del
          commercio     e     dell'artigianato,     le     risultanze
          dell'istruttoria   e   gli   accordi   che   siano    stati
          definiti    sugli interventi socioeconomici con la regione,
          la provincia ed il comune.
            4.  La    mancanza  della  definizione  degli     accordi
          socioeconomici   non   impedisce   la   prosecuzione  della
          procedura autorizzativa.
            5.   L'efficacia   degli    accordi    definiti    rimane
          condizionata     al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 11.
            Art.  10.  -  1.   Il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e dell'artigianato, ricevuta la  documentazione
          presentata dall'Enel di cui all'art.  4, chiede   i  pareri
          del  Ministero  della difesa  e del Ministero dell'interno,
          che debbono essere forniti   entro il  termine  di  novanta
          giorni.
            2.   In mancanza  di  risposta  entro novanta  giorni,  i
          pareri  si intendono favorevoli.
            Art.  11.  -  1.  Il    Ministro   dell'industria,    del
          commercio    e  dell'artigianato,  entro  i quindici giorni
          successivi all'ultimo degli  adempimenti    di  cui    agli
          articoli    6,   7, 8,  9 e  10, localizza  ed autorizza la
          costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica,  o
          del  suo  ampliamento,  secondo  il    progetto  di massima
          proposto  ed  il  giudizio  finale      di   compatibilita'
          ambientale,  indicando  le relative prescrizioni, anche per
          gli impegni di natura  socioeconomica  a  carico  dell'Enel
          non  ancora  definiti con  la regione,  la provincia  ed il
          comune.
            2. Tra i   predetti impegni  di  natura    socioeconomica
          possono  essere indicati   nello   stesso   decreto  quelli
          per  i  quali  l'Enel   deve anticipare   il  finanziamento
          per   conto    dello  Stato    e/o  degli    enti  pubblici
          competenti.
            3. Se  il parere   della regione di   cui  al  comma    2
          dell'art.    8  e'  stato  negativo o comunque non e' stato
          espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o
          nei    casi  previsti  dal  comma  5  dell'art.    8,  puo'
          provvedersi   alla   localizzazione,   sotto   il   profilo
          urbanistico ed ambientale, della centrale proposta,  previa
          delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, su   proposta    del
          Ministro     dell'industria,      del      commercio      e
          dell'artigianato.
            4.  A  seguito del decreto   del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  di    cui  al    comma    3,    il  Ministro
          dell'industria,      del  commercio    e  dell'artigianato,
          autorizza  la   costruzione  e  l'esercizio  della centrale
          proposta, indicando le necessarie  prescrizioni  anche  per
          gli aspetti  ambientali ove  si  sia proceduto  in  assenza
          del   giudizio finale di compatibilita' ambientale  e delle
          relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.
            Art. 12. -  1. Il provvedimento di  localizzazione,    di
          cui   all'art.    11,       emesso       dal       Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e dell'artigianato  o
          dal  Presidente   del Consiglio dei Ministri, assume valore
          di   dichiarazione    di  pubblica    utilita',     urgenza
          ed  indifferibilita'   delle opere   e,  anche in  presenza
          di vincoli  di qualsiasi     genere     riguardanti      il
          territorio      interessato dall'insediamento,  ha  effetto
          di  variante   del   piano   regolatore comunale   e    del
          piano    regolatore    portuale    e   dell'area   sviluppo
          industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale,
          nonche' i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
            art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
            art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
            art. 48, decreto del  Presidente    della  Repubblica  19
          marzo 1956, n.  303 (igiene del lavoro);
            art.  17,  legge  24  dicembre  1976,  n.  898  (servitu'
          militare);
            art.  714,  regio  decreto   30 marzo   1942,   n.    327
          (segnalazione ostacoli al volo);
            art.    7, legge   29 giugno  1939, n.  1497, e  art. 82,
          comma nono, decreto del Presidente  della  Repubblica    24
          luglio  1977,  n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto
          1985,  n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse
          paesistico);
            art.  6,  legge  8  luglio  1986, n.   349   (parere   di
          conformita' ambientale);
            art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione
          in fascia di rispetto);
            art.    221,   regio decreto   27  luglio  1934,  n. 1265
          (licenza  di agibilita' comunale);
            art.  216,  regio decreto  27   luglio   1934, n.    1265
          (attivazione impianto industriale).
            Art.  13.  -  1.  Le  modifiche   del progetto di massima
          autorizzato con il decreto   di cui   all'art.  11  debbono
          essere   autorizzate,      ai   fini  della  costruzione  e
          dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato su istanza dell'Enel, in adempimento dei
          commi successivi.
            2.  Una  apposita   commissione   presso   il   Ministero
          dell'industria,  del  commercio      e    dell'artigianato,
          composta     da         rappresentanti      dei   Ministeri
          dell'ambiente,  per  i beni  culturali e  ambientali, della
          sanita'  e dei  lavori   pubblici, valuta   le    modifiche
          richieste    ed eventualmente   indica   i  Ministeri,  tra
          quelli   interessati   dalla procedura   e  di    cui  agli
          articoli    6, comma  2, e  10, che  debbono rilasciare  il
          parere    ai   fini   dell'autorizzazione   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            3.  Nel  caso  di  pareri  sfavorevoli,   discordanti   o
          mancanti,  entro  il termine di novanta giorni dall'istanza
          dell'Enel, si applica il comma 4 dell'art. 6.
            4. Le modifiche  del progetto di massima  autorizzato che
          implicano occupazioni di   aree  esterne    a  quelle    di
          pertinenza  della centrale vengono autorizzate, attuando la
          procedura  di  cui  ai  commi  2  e 3, con decreto      del
          Ministro      dell'industria,    del      commercio       e
          dell'artigianato, previo  parere della regione interessata,
          la quale dovra' renderlo sentito il comune territorialmente
          competente.
            5.    Se  il   parere   della   regione e'   negativo   o
          comunque  non    e'  espresso  entro  novanta  giorni   dal
          ricevimento  da  parte  della regione della  richiesta  del
          Ministero       dell'industria,     del     commercio     e
          dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.
            6.  L'autorizzazione    alle modifiche ottenuta ai  sensi
          del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.
            Art.  14. -  1.  Si   applica l'art.   13   anche    alla
          costruzione  e all'esercizio di:
            a) modifiche delle centrali turbogas;
            b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
            c)    modifiche  delle    centrali  termoelettriche    in
          costruzione  alla data di entrata in vigore delle  presenti
          disposizioni.
            2.  Per le   modifiche comportanti incrementi di  potenza
          elettrica e per la  costruzione di centrali    turbogas  si
          applica l'art.  15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
            3.  Le  modifiche  che non rientrano nella definizione di
          cui all'art.  2 non richiedono per la loro  esecuzione  ne'
          le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, ne' la
          concessione  edilizia  comunale,  ne'  altre autorizzazioni
          previste dalla legislazione regionale.
            Art. 15.  - 1.   Le amministrazioni    pubbliche  debbono
          adottare   gli   atti  d'intesa,  le    autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla  osta e i pareri   di      rispettiva
          competenza,   non  previsti   dalle  presenti disposizioni,
          entro  il termine di   giorni novanta a    decorrere  dalla
          data della relativa richiesta.
            2.    Decorso  infruttuosamente   il termine   di cui  al
          comma  1 o  in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i
          commi 4 e 5 dell'art. 6.
            Art. 16. - 1. I pareri   espressi in base  alle  presenti
          disposizioni  si    intendono   sostitutivi   di     quelli
          previsti  dalle  particolari autorizzazioni  prescritte per
          le seguenti  opere o  attivita' dalla normativa a fianco di
          ciascuna indicata:
            a) deposito olii combustibili  ed    oleodotto  (legge  8
          febbraio  1934,  n.  367;  regio decreto 20 luglio 1934, n.
          1303);
            b)  opere  di  presa  e   scarico acqua di raffreddamento
          (regio decreto 30  marzo    1942,  n.    327;  decreto  del
          Presidente  della    Repubblica  15  febbraio 1952, n. 328;
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio  decreto  14
          agosto 1920, n. 1285);
            c)  opere  portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328).
            Art.  17.   -  1.  Per   la  messa  in  esercizio   delle
          centrali  termoelettriche, delle  centrali turbogas e delle
          relative modifiche che  comportano    immissione  di  nuove
          sostanze  estranee nell'ambiente, nonche' per le  attivita'
          di  controllo,  si  applicano   gli articoli 8, 9, 10  e 11
          del decreto  del Presidente   della Repubblica   24  maggio
          1988,  n.  203,  cosi'  come modificati  dall'art.  17  del
          medesimo decreto.
            2.    Con  riferimento    all'art.  9   del decreto   del
          Presidente  della Repubblica   24 maggio   1988, n.    203,
          l'autorita'  competente per  il controllo e' la provincia.
            Art.  18.  -    1.  Per  le centrali termoelettriche   da
          installare  nelle  acque     territoriali     le   presenti
          disposizioni  si  applicano con  le seguenti modifiche:
            a)  gli enti   territorialmente competenti ai fini  degli
          articoli 4, 6, 7, 8 e 9  si    identificano  nella  regione
          prospiciente  la zona delle acque territoriali  interessata
          dalla  centrale termoelettrica  e nel comune     sul    cui
          territorio    insistono      le    opere     accessorie   e
          provvisionali al progetto;
            b)  gli altri  articoli  delle presenti  disposizioni  si
          intendono modificati conseguentemente.
            Art.  19.  - 1. Sono  fatti salvi i  poteri delle regioni
          a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.
            Art.  20. -   1.   Le   presenti disposizioni   non    si
          applicano,   con eccezione degli articoli da 12  a 16, alle
          centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla  data
          di entrata in   vigore  delle  medesime  disposizioni,  con
          decreto    di cui all'art. 5 della  legge 18 dicembre 1973,
          n. 880".